Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 27 giugno 2014

Art. 39
Area d'integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali
1. La Giunta regionale istituisce l'Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, cui spetta fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche dell'Amministrazione. Essa è presieduta dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità ed è composta da rappresentanti delle direzioni generali.
2. L'Area di integrazione, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione dei dati raccolti sui temi di genere, di monitoraggio e di coordinamento al fine della stesura del Piano di cui all'articolo 40.

Espandi Indice