Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 27
Misure per la crescita equa e inclusiva
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento della Repubblica, fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della persona.
2. La Regione in particolare promuove l'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza e si impegna a contrastare il fenomeno delle donne con fragilità sociale, economica ed occupazionale, assumendo, nei limiti della propria competenza, l'incentivazione dell'occupazione femminile, la qualità del lavoro delle donne, la parità salariale, l'orientamento formativo e l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro, come elementi qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro.
3. Al fine di cui al comma 2, prevede un piano di iniziative, incentivi e agevolazioni organizzative per favorire l'aumento dell'occupazione femminile di qualità rafforzando la formazione, l'orientamento scolastico, il coordinamento delle risorse dedicate all'accesso al mondo del lavoro, vigilando sull'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini anche mediante la collaborazione con le consigliere di parità nel rispetto dei compiti e delle funzioni loro attribuite dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Sito esterno (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 Sito esterno), nonché di tutti gli organismi paritari a ciò dedicati e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Regione, anche mediante l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'articolo 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), promuove la formazione e il coordinamento dei CUG anche attraverso il CUG della Regione Emilia-Romagna, al fine di affermare a tutti i livelli le politiche di pari opportunità, buone pratiche, contrasto alle discriminazioni di genere, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la parità nell'accesso alla carriera, contribuendo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, all'efficienza delle prestazioni, al benessere organizzativo.

Espandi Indice