LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Art. 12
Sport e qualità del tempo libero
1.
Ai fini della presente legge, la Regione riconosce l'attività motoria e sportiva come forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e il suo benessere fisico, psichico e sociale, costituendo un arricchimento della vita di comunità, un sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, un importante strumento educativo per la promozione di stili di vita sani e attivi.
2.
La Regione riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e motorie, nonché agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero di qualità; favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili; favorisce progetti che avviano alla pratica sportiva considerando l'uso flessibile delle strutture, in particolare per la conciliazione dei tempi di lavoro e di pratica sportiva delle donne nel rispetto delle diverse culture.
3.
La Regione, in collaborazione con gli enti Locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l'università, le agenzie educative e formative, promuove il coinvolgimento delle bambine, donne e ragazze nell'attività sportiva e motoria; la consapevolezza sulle questioni di genere; i programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva femminile, nonché la costituzione di reti di donne nelle scienze sportive.
4.
La Regione, in collaborazione col Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), favorisce una più incisiva copertura mediatica dello sport femminile praticato a tutti i livelli.