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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Art. 13

(aggiunto comma 2 bis. da art. 12 L.R. 1 agosto 2019, n. 15)

Violenza di genere
1. La Regione Emilia-Romagna, nei limiti delle competenze proprie:
a) opera per prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'inviolabilità della persona;
b) riconosce la violenza alle donne come fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte le sue forme, come violazione dei diritti umani, come espressione di una cultura discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere diseguale fra uomini e donne;
c) promuove cultura ed educazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, delle differenze di genere e dell'uguaglianza tra uomini e donne;
d) sviluppa politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime e ai minori coinvolti, nonché programmi di recupero degli uomini maltrattanti;
e) promuove, in collaborazione con le associazioni, la formazione per l'occupazione delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza.
2. La presente legge ha tra i propri obiettivi quello di rafforzare il sistema di prevenzione della violenza di genere previsto dalla normativa regionale vigente e già attivo sul territorio, valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne in qualsiasi forma essa si manifesti, anche in forza dei principi e delle azioni previste dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)
2 bis. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la Regione non concede contributi ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità.

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