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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Art. 17
Piano regionale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l'accoglienza
1. Al fine di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi di prevenzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale contro la violenza di genere di durata triennale, che definisce le azioni promosse sulle aree d'intervento individuate.
2. Costituiscono parte integrante del Piano regionale contro la violenza di genere, le linee di indirizzo per l'accoglienza delle donne che hanno subito violenza, al fine di declinare operativamente ed in modo integrato tra tutti i soggetti della rete coinvolti, l'organizzazione della loro presa in carico sia in caso di emergenza sia nella quotidianità.
3. Il Piano regionale è sottoposto dalla Giunta all'approvazione dell'Assemblea legislativa, sentita la Commissione per la parità in sede referente.
4. Le Conferenze territoriali socio-sanitarie (CTSS) concorrono all'attuazione degli indirizzi e alla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano, in forza del sistema di pianificazione integrato di interventi di cui alla egge regionale n. 2 del 2003.

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