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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Art. 19
Formazione regionale
1. La Regione si avvale anche della collaborazione del coordinamento regionale dei centri antiviolenza e dei soggetti competenti sulle tematiche di genere per promuovere iniziative, percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano di violenza di genere secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare.
2. La Regione, nell'ambito della programmazione della formazione professionale, promuove, mediante gli enti accreditati secondo la normativa vigente, formazione specifica per le operatrici dei Centri antiviolenza con particolare riguardo alle competenze dell'operatrice di accoglienza e della casa rifugio.
3. La Regione attua politiche di sensibilizzazione e formazione degli operatori socio-sanitari.

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