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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Art. 22
Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù
1. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con gli enti locali, promuove, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime in situazione di violenza e grave sfruttamento. La Regione sostiene anche gli interventi di prevenzione socio-sanitaria per le persone che si prostituiscono e per la tutela della salute pubblica. Realizza azioni di sistema per l'emersione e il monitoraggio del fenomeno, l'informazione sui diritti, il sostegno ai soggetti che attuano gli interventi territoriali.
2. La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione dei programmi individualizzati di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale e delle azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e monitoraggio del fenomeno mediante appositi database.

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