LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Art. 31
(aggiunto comma 2 bis da art. 26 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)
Imprenditoria femminile e professioni
1.
La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto dall'
articolo 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e promuove la presenza delle donne nelle professioni; in particolare la Regione sostiene esperienze lavorative di condivisione di un ambiente di lavoro, di beni strumentali e servizi anche tecnologici, di integrazione professionale di cooperazione fra le imprese nell'ottica di rafforzare il protagonismo sociale delle donne.
2.
Per queste finalità la Regione, inoltre, promuove e sostiene l'accesso al credito mediante:
a)
la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
b)
la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
c)
il sostegno all'accesso al sistema dei Consorzi fidi regionale;
d)
la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico, anche per percorsi specifici di formazione e misure conciliative.
2 bis.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un apposito fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile denominato "Fondo regionale per l'imprenditoria femminile e Women New Deal.
3.
La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per l'attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di cui alle leggi di settore vigenti.