Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

Art. 32 bis
Disposizioni organizzative sulla Consigliera o sul Consigliere di parità regionale
1. L'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale, di cui al Libro I, Titolo II, Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), ha sede presso l'Assemblea legislativa e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)).
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Consigliera o il Consigliere di parità regionale opera in collegamento e collaborazione con gli organismi di garanzia nominati dall'Assemblea legislativa, con la Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone e con gli assessorati regionali competenti per materia. Si avvale, altresì, dei risultati derivanti dall'applicazione degli strumenti del sistema paritario di cui al Titolo X della presente legge, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2.
3. La Consigliera o il Consigliere di parità regionale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta che, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare, sarà presentata alla Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone. La Commissione potrà richiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di sottoporre la relazione all'esame dell'Assemblea.
4. La rete regionale delle Consigliere o dei Consiglieri di parità provinciali, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale, opera al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, di favorire lo scambio di esperienze e buone prassi, nonché di potenziare il raccordo con gli organismi competenti per materia.
5. L'Assemblea legislativa procede alla designazione, di cui all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006, di una Consigliera o di un Consigliere di parità effettiva/o e di una Consigliera o di un Consigliere di parità supplente, su proposta della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, previo espletamento, da parte del competente Servizio dell'Assemblea legislativa, di una procedura di valutazione comparativa sulla base di un avviso pubblico.
6. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, a trasferire in capo all'Assemblea legislativa le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale per l'esercizio in corso e garantisce tale disponibilità per gli esercizi successivi di attività dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità. Nell'ambito dell'intesa saranno definite le modalità tecniche e la decorrenza degli adempimenti connessi al trasferimento dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

Espandi Indice