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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Art. 40
Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere
1. L'Area di integrazione di cui all'articolo 39, predispone un Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, di durata triennale, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione per la parità.
2. Di norma l'Area di integrazione predispone un report di monitoraggio ed un report finale del Piano integrato e li trasmette alla Commissione per la parità.
3. Il Piano integrato contiene informazioni e dati qualitativi e quantitativi sulle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere avendo a riferimento anche le indicazioni dell'Unione europea.
4. La Commissione esamina il Piano, elabora proposte di adeguamento normativo o proposte di appositi atti d'indirizzo, può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.
5. La Commissione può richiedere all'Area di integrazione approfondimenti e analisi valutative, sia in seguito all'esame del Piano integrato, sia su tematiche ritenute d'interesse in un'ottica di genere. Nel corso della discussione, la Commissione può altresì richiedere la presenza degli assessori competenti.
6. La Commissione per la parità, collabora con la Giunta regionale per assicurare la più ampia diffusione del Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, nonché delle risultanze degli approfondimenti eventualmente richiesti all'Area di integrazione.

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