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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

Art. 41
Centro regionale contro le discriminazioni
1. Il Centro regionale contro le discriminazioni, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2004, e dell' articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), costituisce un punto qualificante della rete regionale contro le discriminazioni di genere che, in modo integrato con i soggetti attivi sulle politiche di genere, concorre alla prevenzione, rimozione e monitoraggio delle discriminazioni come definite dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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