LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
TITOLO III
Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze
Art. 7
Educazione
1.
La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 41, i centri antiviolenza e le associazioni femminili di comprovata esperienza e radicamento territoriale, sostiene progetti e iniziative in ogni scuola di ordine e grado volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale.
2.
La Regione, anche in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, università, scuole e istituti, enti di formazione, centri documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che:
a)
favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere;
b)
evidenzino l'esemplarità delle personalità femminili distintesi nel campo della filosofia, della storia, dell'arte e della cultura, dell'impegno sociale e nel mondo del lavoro, degli studi scientifici e matematici, dell'impresa e della politica, delle istituzioni e in ogni ambito rilevante per l'educazione e l'istruzione scolastica.
3.
La Regione, su proposta della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, istituita dalla
legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini), di seguito denominata Commissione per la parità, promuove l'istituzione di borse di studio per tesi di laurea in differenze di genere e tematiche funzionali al tema.
Art. 8
Cultura
1.
La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico.
2.
La Regione opera per la divulgazione del ruolo delle donne nella storia, della loro partecipazione alla nascita della Repubblica, alla Costituzione e all'affermazione dei diritti civili e sociali e, a tal fine, promuove e sostiene iniziative e progetti volti ad ampliare la ricerca storica di testimonianze, biografie e iconografie, anche in collaborazione con università, centri di documentazione delle donne, istituti storici e culturali, archivi delle donne, biblioteche delle donne, musei e luoghi della memoria.
3.
Per tali finalità, la Regione promuove l'intitolazione da parte degli Enti locali di spazi pubblici, vie, strade, piazze, rotonde delle città dell'Emilia-Romagna a donne meritevoli ed esemplari che possano costituire modelli positivi per le nuove generazioni.
4.
La Regione sostiene i centri documentazione delle donne e le biblioteche delle donne nell'opera di alfabetizzazione alla cultura di genere; aggiorna le proprie riviste, cataloghi, pubblicazioni, campagne d'informazione alla luce del rispetto per la soggettività femminile e per un approccio paritario; censisce, attraverso l'Istituto beni artistici, culturali e naturali (IBACN), anche in collaborazione con gli enti locali, le altre istituzioni culturali e centri di documentazione, la dotazione di autrici femminili, integrandone mediante il sistema informativo biblioteche l'eventuale carenza anche nella sezione per ragazzi e ragazze; sostiene i talenti femminili in ogni ambito questi si esprimano.
Art. 8 bis
(prima aggiunto articolo da art. 17 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi modificato comma 5 da art. 50 L.R. 30 maggio 2016, n. 9, successivamente inserito comma 4 bis da art. 23 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 )
Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.
2.
La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.
3.
La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:
a)
la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
b)
la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c)
la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.
4.
Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 3 devono essere iscritti rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della
legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)), nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'
articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
4 bis.
La Regione Emilia-Romagna interviene, altresì, mediante la concessione di contributi finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete di contrasto alla violenza di genere di cui ai successivi articoli 14, 15 e 20 della presente legge, nel pieno rispetto e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 2011).
5.
La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo....
Art. 9
Linguaggio di genere e lessico delle differenze
1.
La Regione riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, che la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che l'uso generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di neutralizzazione dell'identità culturale e di genere che non permette un'adeguata rappresentazione di donne e uomini nella società.
2.
La Regione Emilia-Romagna opera per riconoscere, garantire e adottare un linguaggio non discriminante, rispettoso dell'identità di genere, identificando sia il soggetto femminile che il maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni politiche ed amministrative.
3.
Al fine di cui al comma 2, sarà predisposta idonea informativa al personale che tenga conto di una efficace semplificazione linguistica degli atti e di una redazione fedele ad un linguaggio comprensibile e veritiero oltre che rispettoso del genere.
4.
Per stimolare e promuovere nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità, importanza del genere femminile e maschile, le strutture generali competenti in materia di semplificazione, pari opportunità, comunicazione, predispongono una rivisitazione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti, comunicazioni, nella direzione impressa dall'orientamento europeo e nazionale sul punto mediante raccolta e analisi di buone pratiche, formazione sulle strategie di comunicazione interne-esterne, applicazione di linee guida che potenzino il ruolo della comunicazione di genere, diffusione e promozione dei risultati.