LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381
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BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014
Art. 11
Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per finalità di inserimento lavorativo alle cooperative di tipo B
1. Gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 9, comma 1, destinano, in ragione della natura, oggetto ed equilibrio tecnico-economico dell'approvvigionamento, alla spesa per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, calcolata al netto dell'IVA, ove dovuta, una percentuale di almeno il 5% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento di servizi, purché tali contratti siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
2. In attuazione della presente legge, alle procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo partecipano le cooperative sociali di inserimento lavorativo ed i consorzi, iscritti nell'apposito albo regionale, ai sensi dell'articolo 4.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento delle seguenti finalità e considerare i seguenti elementi:
a) numero delle persone svantaggiate assunte;
b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
c) ruolo e profilo professionale di riferimento;
d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
e) numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;
f) rendicontazione sociale e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo;
g) semplificazione degli oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 180 del 2011
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4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle procedure indette dagli enti di cui all'articolo 9, comma 2.