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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 11
Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per finalità di inserimento lavorativo alle cooperative di tipo B
1. Gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 9, comma 1, destinano, in ragione della natura, oggetto ed equilibrio tecnico-economico dell'approvvigionamento, alla spesa per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, calcolata al netto dell'IVA, ove dovuta, una percentuale di almeno il 5% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento di servizi, purché tali contratti siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
2. In attuazione della presente legge, alle procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo partecipano le cooperative sociali di inserimento lavorativo ed i consorzi, iscritti nell'apposito albo regionale, ai sensi dell'articolo 4.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento delle seguenti finalità e considerare i seguenti elementi:
a) numero delle persone svantaggiate assunte;
b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
c) ruolo e profilo professionale di riferimento;
d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
e) numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;
f) rendicontazione sociale e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo;
g) semplificazione degli oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 180 del 2011 Sito esterno.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle procedure indette dagli enti di cui all'articolo 9, comma 2.

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