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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 12
Modalità di scelta del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B
1. Le modalità di selezione del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria devono, tra l'altro, tener conto della qualificazione e dell'esperienza nel settore specifico di attività oggetto dell'affidamento.
2. I consorzi saranno comunque vincolati a dichiarare, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, le cooperative di tipo B affidatarie del servizio.
3. L'affidamento dei servizi avviene ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991 Sito esterno, garantendo un adeguato confronto concorrenziale tra gli operatori, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell'azione amministrativa. È fatto salvo l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, nelle ipotesi normativamente previste.
4. Al fine di invitare i soggetti interessati all'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, le singole amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere, alternativamente, all'istituzione di apposito elenco speciale aperto, articolato per settore merceologico, al quale le cooperative sociali ed i consorzi di inserimento lavorativo di cui alla presente legge possono iscriversi, oppure alla pubblicazione, nei modi di legge, di un avviso pubblico per eventuali manifestazioni di interesse all'affidamento dei servizi in oggetto.
5. Le singole amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di funzionamento dell'elenco speciale e della procedura di manifestazione di interesse di cui al comma 4.
6. Le offerte, in ragione delle finalità della presente legge, dovranno garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 9, comma 4, e 11, comma 3.
7. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza nell'organico anche temporanea, appartenente ad altro ente o amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti idonei in relazione all'oggetto dell'affidamento.

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