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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 15
Fondo rischi consortile
1. La Regione eroga contributi al Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) al fine di costituire e integrare un fondo rischi consortile per le cooperative sociali iscritte ed i loro consorzi.
2. Il fondo rischi è destinato ad interventi per:
a) l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
b) agevolare l'accesso al credito a breve, medio e lungo termine;
c) prestare garanzie su depositi cauzionali e fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi;
d) l'attivazione di strumenti di finanza sociale, cioè destinati alla partecipazione diretta o indiretta del Consorzio fidi al capitale di rischio delle cooperative sociali o dei loro consorzi, a condizione che tali strumenti siano comunque connessi all'attivazione di nuovi servizi;
e) favorire e valorizzare processi di aggregazione, fusione e incorporazione tra cooperative sociali.
3. La Giunta regionale con propria delibera determina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli e le priorità di destinazione.
4. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile sono destinati all'incremento del fondo stesso e possono essere utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.

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