Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 16
Sostegno all'inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro
1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 Sito esterno, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumano dette persone con contratto di lavoro di apprendistato o a tempo indeterminato un contributo fino al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni.
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che assuma tali soggetti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato con contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.
3. La Giunta regionale determina entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso e di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il provvedimento è pubblicato sul BURERT.

Espandi Indice