LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 "
BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014
Art. 2
Cooperative sociali
1. Le cooperative sociali operano, ai sensi della legge n. 381 del 1991 , senza fine di lucro con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:
a) la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanente;
b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nei settori industriali, commerciali, di servizi ed agricoli, anche attraverso l'organizzazione delle attività sociali di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).
2. Fra le cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 rientrano altresì quelle che svolgono anche attività di terapia occupazionale, ospitano tirocini formativi e lavoro protetto per persone svantaggiate difficilmente occupabili in attività produttive e che necessitano di una progettazione innovativa integrata finalizzata ad assicurare loro attività lavorative, anche sostenute dalla pubblica amministrazione.
3. Allo scopo di contribuire a mantenere vive e a valorizzare le comunità locali, le cooperative sociali costituite ai sensi della vigente normativa possono favorire la partecipazione di persone fisiche, giuridiche, di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, che abbiano residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa stessa, alla costituzione di "cooperative di comunità" che, ai fini della presente legge, sono cooperative che perseguono lo sviluppo di attività economiche a favore della comunità stessa, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali e alla creazione di offerta di lavoro.
4. Possono altresì assumere la qualifica di soci delle cooperative di comunità gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità.
5. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 381 del 1991 , le norme relative agli specifici settori in cui le stesse cooperative operano.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 381 del 1991 .