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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 22
Composizione
1. La Commissione è composta dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative sociali più rappresentative a livello regionale, da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, da un rappresentante designato dall'ANCI e da esperti in possesso di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale.
2. In ordine agli argomenti di volta trattati possono altresì essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione assessori regionali, o loro delegati, le presidenze delle Commissioni assembleari competenti per materia, nonché rappresentanti delle autonomie locali o di altri organismi che possano essere coinvolti in merito a problematiche inerenti la cooperazione sociale.

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