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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 26
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere la cooperazione sociale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) evoluzione, diffusione e caratteristiche delle cooperative sociali operanti sul territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale;
b) quali azioni di raccordo con le attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione sono state realizzate e come hanno contribuito a incrementare l'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
c) come le modifiche introdotte in materia di affidamento e le clausole sociali hanno contribuito a sostenere l'attività delle cooperative sociali, evidenziando eventuali criticità riscontrate;
d) risultati raggiunti e risorse stanziate per gli interventi di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale previsti dal titolo IV.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

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