LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381
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BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014
Art. 5
Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative
1. Nell'ambito dei propri atti di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione individua le modalità di partecipazione della cooperazione sociale al perseguimento delle finalità di sviluppo della società regionale, promuovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e la cooperazione sociale.