LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 "
BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014
Art. 6
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto che concorre all'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale. In particolare possono essere previsti all'interno dei piani regionali di politica del lavoro interventi volti a:
a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle persone in condizioni di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, anche attraverso il supporto alle cooperative sociali che in qualità di imprese di transizione accompagnano questi soggetti verso altri contesti produttivi;
c) definire opportunità di mercato per le cooperative sociali, con particolare riferimento a quelle di tipo B;
d) sostenere nell'ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale;
e) promuovere la qualificazione delle nuove professionalità impiegate nell'ambito dei servizi alla persona in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.