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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 9
Ambito di applicazione e principi comuni
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alla Regione, agli enti ed alle agenzie da essa dipendenti, alle società partecipate, nonché alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR).
2. Gli enti locali, anche organizzati in forma associata, nelle forme previste dalla vigente normativa, possono applicare le disposizioni di cui al presente titolo nell'esercizio dell'azione amministrativa.
3. La Regione può supportare gli enti locali, nelle forme previste dall'ordinamento, ai fini dell'applicazione della presente legge, anche mediante appositi accordi o protocolli d'intesa.
4. L'affidamento e l'esecuzione dei servizi di cui al presente titolo devono comunque garantire:
a) la qualità del servizio, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della valutazione della migliore offerta, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Sito esterno (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e dall'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 in quanto applicabile;
b) il confronto, anche tecnico, finalizzato ad individuare le forme di affidamento più idonee a salvaguardare la qualità del servizio, i diritti dei lavoratori sanciti da leggi e contratti e i bisogni degli utenti;
c) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
d) la previsione puntuale nello statuto della categoria di servizio oggetto dell'affidamento o del conferimento;
e) la solidità di bilancio dell'impresa, nonché la comprovata competenza ed esperienza imprenditoriale adeguata;
f) l'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore delle cooperative sociali sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria;
g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) la qualificazione professionale degli operatori, nonché la pianificazione dei percorsi di riqualificazione e formazione permanente;
j) la valutazione comparata costi/qualità, desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati, sulla base di criteri o linee guida di congruità predisposti dalla Giunta regionale con apposito atto;
k) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva;
l) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
5. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 ricorrono alla programmazione dei servizi, con le modalità previste dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 Sito esterno, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente titolo.
6. In ragione della natura dei servizi di cui al presente titolo e delle finalità della presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici, di cui ai commi 1 e 2, laddove l'affidamento dei servizi avvenga nella forma della concessione, di cui alla disciplina vigente, di norma prevedono negli atti di gara il divieto al ricorso al subappalto e all'avvalimento.
7. Nel rispetto della vigente disciplina, statale e regionale, anche di settore, le disposizioni previste agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini dell'attuazione della presente legge ed in applicazione dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione Sito esterno, possono trovare applicazione nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi pubblici indette dagli enti ed amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

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