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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

TITOLO IV
Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale
Art. 15
Fondo rischi consortile
1. La Regione eroga contributi al Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) al fine di costituire e integrare un fondo rischi consortile per le cooperative sociali iscritte ed i loro consorzi.
2. Il fondo rischi è destinato ad interventi per:
a) l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
b) agevolare l'accesso al credito a breve, medio e lungo termine;
c) prestare garanzie su depositi cauzionali e fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi;
d) l'attivazione di strumenti di finanza sociale, cioè destinati alla partecipazione diretta o indiretta del Consorzio fidi al capitale di rischio delle cooperative sociali o dei loro consorzi, a condizione che tali strumenti siano comunque connessi all'attivazione di nuovi servizi;
e) favorire e valorizzare processi di aggregazione, fusione e incorporazione tra cooperative sociali.
3. La Giunta regionale con propria delibera determina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli e le priorità di destinazione.
4. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile sono destinati all'incremento del fondo stesso e possono essere utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.
Art. 16
Sostegno all'inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro
1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 Sito esterno, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumano dette persone con contratto di lavoro di apprendistato o a tempo indeterminato un contributo fino al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni.
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che assuma tali soggetti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato con contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.
3. La Giunta regionale determina entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso e di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il provvedimento è pubblicato sul BURERT.
Art. 17
Affidamento di beni immobili o strumentali e sostegno ad interventi edilizi e di risparmio energetico
1. Le attività di edificazione, ristrutturazione o adeguamento di immobili effettuate dalle cooperative sociali o da loro consorzi sono caratterizzate dalla prevalenza dello scopo mutualistico qualora esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) di cui sono titolari o concessionari le medesime cooperative o loro consorzi.
2. La Regione, nel rispetto delle direttive europee, della normativa nazionale e della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), incentiva la realizzazione da parte delle cooperative sociali di interventi di risparmio energetico, di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, di interventi per il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e sicurezza di edifici e impianti, qualora tali impianti siano di servizio a strutture esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e che mantengano la destinazione d'uso vincolata ai medesimi servizi e attività per il tempo previsto dallo stesso atto di concessione dei contributi.
3. Alle cooperative sociali potranno essere affidati beni immobili o strumentali pubblici in concessione gratuita o onerosa per la realizzazione di progetti volti al perseguimento del loro scopo sociale, alla creazione di nuova occupazione nel settore della green economy, alla fornitura di servizi di informazione volti a diffondere la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità e a facilitare il miglioramento dell'efficienza energetica, alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare innovazione tecnologica, efficienza, uso razionale delle risorse e tutela dell'ambiente.
4. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto da pubblicarsi sul BURERT, detta linee guida per consentire alle pubbliche amministrazioni di procedere agli affidamenti di cui al comma 3, ovvero per regolamentare la partecipazione delle cooperative sociali all'acquisizione dei cespiti pubblici dismessi.
Art. 18
Contratti
1. Nell'affidamento di fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali si applica la vigente contrattazione collettiva del settore delle cooperative sociali sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
2. Per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi, le amministrazioni pubbliche appaltanti devono fissare il calendario massimo dei pagamenti secondo la normativa vigente.
3. In caso di ritardi nei pagamenti, gli enti pubblici si impegnano a versare alla cooperative sociali gli interessi di legge ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Art. 19
1.
All'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), dopo il comma 8 ter è aggiunto il seguente comma:
"8 quater. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi, in ragione dell'interesse generale che perseguono, in favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno (Disciplina delle cooperative sociali), e iscritti nell'apposita sezione dell'albo regionale, ai sensi della vigente normativa regionale, nonché delle reti di imprese costituite da cooperative sociali e loro consorzi, secondo la legislazione vigente in materia, nel limite dei servizi gestiti in regime di accreditamento regionale o comunque convenzionati con gli enti pubblici.".

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