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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

TITOLO V
Commissione consultiva sulla cooperazione sociale
Art. 20
Istituzione e finalità della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale
1. È istituita, senza oneri sul bilancio regionale, la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale, con la finalità di collaborare con la Giunta regionale in materia sociale, sanitaria, educativa, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, favorendo il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in tali ambiti.
Art. 21
Modalità di funzionamento e compiti
1. La Commissione esprime pareri e formula proposte con particolare riguardo:
a) a provvedimenti programmatori relativi alle politiche e ai settori di interesse della cooperazione sociale;
b) all'individuazione di specifici strumenti e modalità organizzative adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati;
c) a provvedimenti relativi alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali;
d) alla definizione di provvedimenti concernenti criteri e proposte per la concessione di contributi alle cooperative sociali previsti dalla normativa regionale vigente;
e) al monitoraggio sul rapporto tra pubblico e privato sociale e sulle attività della cooperazione sociale nel territorio regionale.
2. Nell'atto di nomina di cui all'articolo 23, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nell'ambito dei compiti affidati alla Commissione, gli obiettivi prioritari verso cui orientare i lavori della stessa per la durata del mandato.
3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti.
4. La Commissione riferisce periodicamente sui propri lavori alla Conferenza regionale del Terzo settore.
5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto dei servizi della direzione generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.
Art. 22
Composizione
1. La Commissione è composta dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative sociali più rappresentative a livello regionale, da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, da un rappresentante designato dall'ANCI e da esperti in possesso di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale.
2. In ordine agli argomenti di volta trattati possono altresì essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione assessori regionali, o loro delegati, le presidenze delle Commissioni assembleari competenti per materia, nonché rappresentanti delle autonomie locali o di altri organismi che possano essere coinvolti in merito a problematiche inerenti la cooperazione sociale.
Art. 23
Nomina e durata
1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali.
2. La Commissione resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

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