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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 13

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1997, N. 29 (NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 215 del 17 luglio 2014

Art. 3
Inserimento dell'articolo 10 quater nella legge regionale n. 29 del 1997
1.
Dopo l'articolo 10 ter della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 quater
Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili sui mezzi del trasporto pubblico regionale e locale
1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere gratuitamente su ogni mezzo del trasporto pubblico regionale e locale.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento sui mezzi di cui al comma 1, sono tenute ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza sul mezzo di trasporto nonché ad esibire, su richiesta del conducente o degli agenti accertatori, la documentazione identificativa dell'animale prescritta dalla normativa vigente e la certificazione che l'animale abbia ricevuto la formazione e l'addestramento specifico per l'accompagnamento ai disabili, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 ter; sono tenute, altresì, ad utilizzare la museruola e il guinzaglio ove richiesto esplicitamente dal conducente, dagli agenti accertatori o dai passeggeri.
3. Il regolamento di servizio di cui all'articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), può definire, nel rispetto della normativa vigente, specifiche condizioni di trasporto dei cani di accompagnamento dei disabili.
4. Entro il 31 ottobre 2014, la Carta dei servizi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 definisce la procedura di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo nonché l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto alla persona disabile. In ogni caso, l'indennizzo non può essere inferiore ad euro 500,00.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione della qualità del servizio ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 30 del 1998.".

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