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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 18 luglio 2014

Capo I
Interventi generali per lo sviluppo d'impresa
Art. 12
Consorzi d'area e aree ecologicamente attrezzate
1. La Regione per le finalità della presente legge promuove la formazione di consorzi fra imprese o società d'area, ai fini della riqualificazione energetica, ambientale, logistica ed infrastrutturale delle aree produttive e della loro gestione integrata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per specifici progetti volti a migliorare le prestazioni, l'accessibilità e la competitività dell'insediamento nel suo complesso e dei singoli operatori. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per erogare i contributi.
Art. 13
Agevolazioni fiscali per le imprese
1. Con successiva disposizione legislativa regionale verranno adottate norme di agevolazione fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Sito esterno (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 Sito esterno, iscritte dal 1° gennaio 2014 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, per esentarle dal pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi due anni dalla loro iscrizione.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 dovrà operare nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano anche per le imprese agricole ed agroindustriali.
Art. 14
Aggregazione, rafforzamento del patrimonio dei Confidi e contro-garanzia. Linee di finanziamento agevolato
1. Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more dell'attuazione dell'articolo 106 del medesimo testo unico, come modificato ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 Sito esterno.
2. Per le finalità e ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere strumenti quali la garanzia diretta, la co-garanzia e la contro-garanzia, forme di cartolarizzazione per portafogli e mitigazione del rischio, anche in collaborazione con il Fondo centrale di garanzia, il Fondo europeo degli investimenti e altri soggetti a ciò preposti. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.
3. Gli strumenti di cui al comma 2, possono essere utilizzati anche per favorire interventi finalizzati all'aumento del capitale sociale delle imprese.
4. La Regione può inoltre concorrere, in presenza di processi di aggregazione e rafforzamento dell'attività sul territorio regionale dei soggetti di cui al comma 1, alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi attraverso gli strumenti previsti da Banca d'Italia.
5. La Regione promuove accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.

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