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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 23
1.
L' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del Territorio - Ervet Spa) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Oggetto
1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo Statuto della Società preveda che essa rivolga il suo impegno, senza fini di lucro, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nei seguenti ambiti di iniziative:
a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
c) assistenza tecnica ai programmi o progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;
d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;
e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;
2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;
f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.".

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