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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 24
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di incremento della competitività e di innovazione del sistema produttivo regionale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) evoluzione del sistema produttivo emiliano-romagnolo, anche in confronto con la situazione nazionale ed estera, evidenziandone l'attrattività, l'incremento degli investimenti e le ricadute in termini occupazionali sul territorio regionale;
b) gli interventi attuati per perseguire l'innovazione dell'apparato produttivo regionale in termini di qualificazione e organizzazione gestionale, di promozione delle reti di impresa e dei processi di fusione, nonché di valorizzazione delle attività terziarie;
c) attuazione degli accordi di cui al Titolo II, illustrandone i contenuti, le imprese beneficiarie e le risorse erogate, evidenziando i risultati ottenuti anche in termini occupazionali.
d) interventi attuati per favorire la riqualificazione energetica, ambientale, logistica, infrastrutturale e digitale degli insediamenti produttivi;
e) attuazione e risultati delle agevolazioni fiscali per le imprese start-up innovative di cui all'articolo 13 e delle misure di sostegno economico previste all'articolo 14;
f) misure attuate per promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e l'impresa sociale;
g) eventuali criticità nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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