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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 7
Contenuti dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo
1. L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo contiene:
a) l'entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi delle pubbliche amministrazioni partecipanti;
b) i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi;
c) le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti;
d) le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo definisce la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi, nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 8.
3. L'Accordo definisce altresì la specifica collaborazione della Regione per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza delle altre pubbliche amministrazioni regionali e locali, nell'ambito del procedimento unico previsto dal comma 4 anche attraverso l'indizione di una apposita conferenza dei servizi preliminare.
4. La realizzazione e l'avvio delle attività degli insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo sono autorizzati attraverso il rilascio di un titolo unico da parte dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), secondo le modalità previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 Sito esterno. n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno). Qualora il titolo unico sia rilasciato attraverso una conferenza di servizi, essa può svolgersi anche per via telematica ai sensi dell' articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all' articolo 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
5. Le spese istruttorie previste per il rilascio delle autorizzazioni ambientali ricomprese nel titolo di cui al comma 4 sono ridotte del venticinque per cento per l'impresa che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o del quindici per cento per quella che risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001.
6. Nel caso di nuove imprese la disposizione di cui al comma 5 trova applicazione se la registrazione o la certificazione ivi richiamate sono conseguite entro due anni dal rilascio del titolo. In tale caso è rimborsata la quota corrispondente alla riduzione prevista.
7. Nel caso di imprese rientranti nel campo di applicazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ricomprese nell'Accordo, il numero dei controlli programmati può essere ridotto qualora dopo tre anni di esercizio a regime sia dimostrato il rispetto delle condizioni previste al comma 11 ter dell' art. 29 decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) e possono essere altresì adeguati su richiesta del gestore i piani di monitoraggio e controllo sulla base dei risultati ottenuti nel periodo considerato e del contesto ove si svolge l'attività.

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