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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018
2. Testo Originale18/07/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7

TITOLO I
Principi e finalità
Art. 1
Obiettivi
1. Al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione promuove il rafforzamento, l'innovazione, la specializzazione intelligente e l'internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valorizza i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d'impresa, l'imprenditorialità sociale e la partecipazione dei lavoratori; favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali.
2. La crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'apparato produttivo viene perseguita dalla Regione attraverso le programmazioni settoriali e, in particolare:
a) il Programma regionale delle Attività produttive di cui all' articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il Piano regionale di Sviluppo rurale, l'attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico, nonché con gli strumenti e le misure della presente legge;
b) gli interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), nonché gli interventi in materia di lavoro previsti dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:
a) la qualificazione, l'innovazione del sistema produttivo e la crescita occupazionale;
b) la realizzazione delle infrastrutture per le reti telematiche in banda ultralarga;
c) la generazione diffusa di energia, con particolare riferimento all'impiego di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni in grado di aumentare l'efficienza del sistema energetico regionale;
d) la ricerca e il trasferimento tecnologico;
e) la formazione delle risorse umane;
f) il valore della legalità come presupposto indispensabile di uno sviluppo equo e sostenibile;
g) lo sviluppo della rete di Welfare e dei servizi abitativi.
Art. 2
Specializzazione intelligente e innovazione del sistema produttivo regionale
1. La Regione promuove l'aggregazione dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico o Centri per l'innovazione di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico) in piattaforme tecnologiche tematiche di ricerca, nelle quali si articola la Rete regionale dell'alta tecnologia, secondo indirizzi di innovazione e di specializzazione intelligente dei prodotti e dei processi produttivi delle imprese, delle filiere e dei sistemi locali.
2. La Regione, oltre ad attuare gli interventi previsti nella legge n. 7 del 2002 Sito esterno e nei propri programmi attuativi, promuove lo sviluppo e la qualificazione della ricerca da parte delle imprese e della rete regionale per l'alta tecnologia e il trasferimento tecnologico attraverso:
a) l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca;
b) la partecipazione delle imprese, degli enti di ricerca e del sistema universitario e scientifico regionale alla definizione delle strategie delle piattaforme tecnologiche;
c) la promozione e la verifica della capacità autonoma dei laboratori e delle piattaforme di accedere a finanziamenti pubblici e privati e di stipulare contratti di ricerca con le imprese nazionali ed estere;
d) insediamento e sviluppo di laboratori e centri di ricerca delle imprese.
3. La Regione valorizza e sostiene la presenza di tecnopoli e infrastrutture di ricerca pubbliche e private ai fini dell'attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e talenti.
Art. 3
Ruolo delle imprese nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale
1. Al fine di valorizzare il contributo della piccola e media impresa e dell'impresa artigiana e cooperativa alla qualificazione dell'apparato produttivo e all'occupazione la Regione, nell'ambito delle azioni della presente legge e delle politiche di cui all'articolo 1, comma, 2, persegue:
a) la qualificazione organizzativa e gestionale delle piccole e medie imprese, favorendo la presenza di adeguate competenze manageriali nelle imprese e nelle reti di impresa;
b) la formazione di reti d'impresa rivolte alla implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, commercializzazione e internazionalizzazione, qualificazione e consolidamento delle relazioni di subfornitura e di filiera, acquisto di servizi e utilities, sviluppo di più elevati standard qualitativi, nonché processi di fusione di imprese volti al rafforzamento patrimoniale, alla crescita dimensionale e organizzativa e al miglioramento della produttività e della competitività.
2. La Regione valorizza inoltre le strategie e i progetti di medie e grandi imprese che realizzano ricadute positive in termini di qualificazione, innovazione e occupazione sui territori di riferimento o sull'insieme delle imprese della filiera, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.
3. La Regione valorizza le strategie delle imprese sociali che, di concerto con le istituzioni, generano occupazione e innovazione sociale in termini di miglioramento del benessere e salute della comunità.
Art. 4
Ruolo delle attività terziarie nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell'economia regionale, con particolare riguardo al contributo fornito in materia di nascita, sviluppo, ristrutturazione, qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione delle imprese. A tal fine, nell'ambito dei propri programmi, la Regione:
a) sostiene progetti di rafforzamento e qualificazione di aggregazioni di professionisti per le finalità della presente legge;
b) favorisce la collaborazione fra il settore dei servizi e le imprese, le reti d'impresa e le filiere della manifattura regionale con particolare riferimento ai progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, accrescendo la qualità dei rapporti, con particolare riguardo a quelli interni alle filiere;
c) favorisce la internazionalizzazione delle imprese del terziario;
d) promuove le ricadute positive dei nuovi insediamenti produttivi sul tessuto delle PMI del territorio regionale ed in particolare sulle catene della subfornitura e sul sistema terziario e dei servizi alle imprese;
e) istituisce, senza oneri a carico della Regione, un comitato consultivo delle professioni orientato a favorire il confronto e lo sviluppo sulle azioni necessarie per favorire l'attrattività e gli investimenti delle imprese nel territorio regionale.
Art. 5
Il sistema di istruzione formazione e lavoro a sostegno della crescita sostenibile e dell'innovazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito dei propri programmi, la Regione:
a) sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura educativa che renda disponibile alle imprese le competenze necessarie allo sviluppo produttivo regionale;
b) favorisce, anche mediante la promozione di accordi, la collaborazione tra imprese e autonomie educative e formative.
2. La Regione sostiene altresì, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 6, con gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), azioni:
a) di supporto e accompagnamento con programmi e progetti volti a sviluppare specifiche competenze tecnico-professionali, anche per sostenere piani di riposizionamento di imprese e filiere produttive e contribuendo all'aggiornamento delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori occupati nelle imprese interessate;
b) per il riconoscimento delle imprese quali luoghi di produzione e sviluppo di competenze, valorizzando la dimensione formativa dell'apprendimento nei luoghi di lavoro.
3. Al fine di sostenere la dimensione di internazionalizzazione dei sistemi produttivi promuove strategie di internazionalizzazione dei sistemi educativi a partire dal sostegno a programmi di mobilità dei lavoratori.

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