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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 218 del 18 luglio 2014

Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche del contributo del comitato di cui all'articolo 5, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni su:
a) gli interventi attuati per salvaguardare e valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna, evidenziando destinatari raggiunti e risultati ottenuti, anche in termini di diffusione e capacità espressiva dialettale, con particolare riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;
b) le risorse stanziate e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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