LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 3
(sostituito da art. 13 L.R. 26 novembre 2020, n. 7)
Gestione
1.
La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, sentito il comitato di cui all’articolo 5, approva il piano annuale delle azioni e degli interventi di cui all’articolo 2, individuando le relative modalità attuative ai sensi dell’articolo 4.