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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n, 24

L.R. 26 novembre 2020, n. 7

Art. 5

(modificato comma 2 da art. 15 L.R. 26 novembre 2020, n. 7 e abrogato comma 3  da art. 18 L.R. 26 novembre 2020, n. 7)

Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna
1. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna con funzioni propositive e consultive.
2. Il comitato è composto da massimo cinque membri di comprovata competenza, nominati dalla Giunta regionale previo avviso pubblico. La composizione, la durata, le modalità di funzionamento del comitato sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.
3. abrogato.

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