LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 7
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche del contributo del comitato di cui all'articolo 5, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni su:
a)
gli interventi attuati per salvaguardare e valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna, evidenziando destinatari raggiunti e risultati ottenuti, anche in termini di diffusione e capacità espressiva dialettale, con particolare riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;
b)
le risorse stanziate e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge.
2.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.