LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 18 marzo 1999, n. 1094 (Approvazione del testo della nuova convenzione regolante i rapporti tra le Regioni dell'intesa interregionale per la navigazione interna) che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio finanziario 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 100.180,90 a valere sul capitolo U41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.