LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 31
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA))
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura "AGREA") le parole
"FEOGA - Sezione garanzia"
sono sostituite da"Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR".
2.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995"
sono sostituite da"della normativa dell'Unione Europea che detta disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR".
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001 è inserito il seguente comma:
"2 bis. L'Agenzia svolge altresì attività in materia di controllo relativamente ai programmi e progetti finanziati con i Fondi europei, secondo quanto definito nei programmi operativi regionali (POR), di Cooperazione Territoriale Europea e nazionali, secondo quanto di competenza della Regione, relativi ai singoli fondi. In particolare può svolgere le funzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione e quelle di competenza dell'Autorità di Audit, secondo le regole ed entro i limiti definiti nei Regolamenti relativi ai diversi Fondi. Nell'organizzazione di tali attività l'Agenzia si conforma ai modelli previsti dai Regolamenti comunitari e dai connessi documenti relativi ai sistemi di gestione e controllo.".
4.
Al comma 2 dell'articolo 3 le parole
"del Regolamento (CE) n. 1663/95"
sono sostituite da"della normativa europea in materia".
5.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:
"1. Sono Organi dell'Agenzia il Direttore ed il Revisore unico".
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2001 è inserito il seguente:
"1. bis Il Direttore nel ruolo di Autorità di Certificazione o di Autorità di Audit, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale.".
7.
L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Revisore unico
1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e resta in carica quattro anni.
2. Il Revisore esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
3. Il Revisore presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. L'indennità annua lorda spettante al Revisore è fissata dalla Giunta regionale."
8.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2001 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2-bis la Giunta può assumere ulteriori unità di personale a tempo determinato, a carico dei relativi Fondi europei, nei limiti previsti dai rispettivi Regolamenti".
9.
Alla lettera b) del comma 1 ed al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"FEOGA - Sezione Garanzia"
sono sostituite da "FEAGA e del FEASR".
10.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"del FEOGA"
sono sostituite da"di Fondi europei".
11.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"dal Reg. (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni"
sono sostituite da"dalla normativa europea in materia.".