LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 34
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
e) di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.".
2. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ai periodi precedenti continua ad applicarsi la normativa previgente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio pluriennale 2014-2016. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.