LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 37
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori interconnessi e specifici dedicati a: istruzione, compresa l'istruzione dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, formazione professionale, compresa la formazione superiore e l'educazione degli adulti e lavoro.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:
"2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e formativa, nonché alle altre attività di programmazione di competenza della Giunta regionale sulle materie oggetto dei diversi settori indicati al comma 1;
b) studio, analisi e statistiche del fenomeno scolastico e formativo anche attraverso l'interpolazione di serie storiche;
c) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta di istruzione e formazione sul proprio territorio;
d) raggiungimento del successo scolastico e formativo;
e) interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, del disagio sociale, della devianza e dell'insuccesso formativo;
f) programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di diritto allo studio e trasporto scolastico;
g) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
h) gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività relative all'offerta educativa e formativa;
i) raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;
j) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
k) promozione di politiche per le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
l) supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
m) promozione di interventi perequativi;
n) educazione degli adulti;
o) educazione alla salute;
p) individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;
q) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.".
3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è inserito il seguente:
"5 bis. Il Sistema informativo regionale di cui al comma 1, si raccorda con il sistema informativo della formazione professionale e del lavoro, nonché con i sistemi informativi contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e gestiti da soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, Ministero dell'Istruzione università e ricerca, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Istituto nazionale della previdenza sociale, Camere di commercio, Università, Enti locali, organismi formativi, nonché da altre Regioni e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso l'interconnessione fra le banche dati e la comunicazione di dati personali definiti tramite accordi e intese, nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali sopra richiamate e del regolamento regionale in materia.".
4.
Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I dati dei percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti, costituiscono un supporto informativo del sistema informativo lavoro, contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003.".
5.
Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:
"8. Per le finalità di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7, la Giunta regionale acquisisce dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi le informazioni sui percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, individuate attraverso la comunicazione dei seguenti dati personali:
a) dati anagrafici, residenza, domicilio, recapiti, cittadinanza, codice fiscale;
b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
c) organismi formativi;
d) indirizzo di studi prescelto;
e) frequenza scolastica;
f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.".
6.
All'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. I dati degli studenti vengono conservati fino all'inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori International Standard Classification of Education (ISCED).".