LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Modifiche all'articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunta la seguente:
"a bis) | Cap. U16400 | "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4 comma 3 L. 25/5/70, n. 364 ; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24/7/77, N. 616 ; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione |
Esercizio 2014: | Euro | 500.000,00.". |