LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Fondo per la mobilità fiere
1. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, nell'ambito del complessivo sistema di accessibilità alla fiera di Parma, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 1.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 9 gennaio 2014, alla Società Fiere di Parma s.p.a., a valere sul capitolo U23115, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 - Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi - Risorse statali.