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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

INDICE

Chiudere area tit1 TITOLO I - PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1 - Principi
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Definizioni
Espandere area tit2 TITOLO II - SOSTEGNO ALL'ECONOMIA SOLIDALE
Espandere area tit3 TITOLO III - STRUMENTI, PROCEDURE E VALUTAZIONI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1
Principi
1. In armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale, per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Emilia-Romagna riconosce e sostiene l'Economia Solidale, quale modello sociale economico e culturale improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di solidarietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il territorio e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.
2. Ai fini della presente legge la Regione Emilia-Romagna riconosce nell'Economia Solidale un modello che:
a) promuove i beni comuni, assicurandone l'utilizzo collettivo e sostenibile a beneficio delle comunità e delle generazioni future;
b) difende i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare quello di soddisfare i propri bisogni essenziali;
c) si fonda sul rispetto, la tutela e la valorizzazione delle risorse del pianeta;
d) è finalizzato al perseguimento del "benvivere" di tutti, basandosi sulla giustizia e sul rispetto delle persone;
e) si fonda sulle relazioni e su modelli collaborativi, sviluppandosi nelle reti;
f) promuove una trasformazione sociale finalizzata a una democratizzazione dell'economia;
g) regola e limita il ruolo dei meccanismi di mercato, ove questi compromettano o mettano a rischio la sostenibilità sociale ed ecologica del sistema economico;
h) promuove e tutela il lavoro, le conoscenze, le competenze e le abilità che da esso derivano.
3. L'economia solidale è informata ai criteri e finalizzata agli obiettivi di seguito indicati:
a) sostegno all'economia locale e rapporto attivo con il territorio, per ricondurre il prodotto al suo luogo d'origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i beni culturali come componenti essenziali per la qualità della vita delle comunità;
b) innovazione dei modelli relazionali, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla fiducia sostenuta dalla conoscenza, la cooperazione e la convivialità;
c) consumo critico consapevole e responsabile, per promuovere un percorso di transizione verso nuovi modelli economici socialmente e naturalmente sostenibili;
d) trasparenza, per rendere visibili e controllabili - sul piano sociale e ambientale - le decisioni e i comportamenti degli operatori economici, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei consumatori, degli utenti dei servizi e degli altri portatori d'interesse;
e) equità e reciprocità, per riequilibrare le relazioni socio-economiche in un'ottica solidale (sia a livello locale che globale), al fine di riconoscere ai produttori e ai prestatori di servizi la giusta retribuzione per la propria attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere informati correttamente sui prodotti e i servizi, sui processi di produzione, sulla formazione dei prezzi;
f) partecipazione democratica, per favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti i soggetti economici e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
g) "buona occupazione", per dare centralità al lavoro, superare la precarietà e promuovere i processi di inclusione sociale;
h) ecocompatibilità, intesa quale metodo con cui contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento, promuovendo una migliore qualità della vita e tutelando la salute delle comunità;
i) "senso del limite (umano e naturale)", per puntare a un'efficienza intesa come utilizzo sostenibile delle risorse, con il minor costo ambientale e sociale e con la massima efficacia possibili;
j) ricostruzione e consolidamento di relazioni di solidarietà e reciprocità tra cittadini.
4. L'economia solidale opera e si sviluppa in particolare nei seguenti ambiti e settori:
a) agricoltura contadina di prossimità;
b) produzione agricola e agroalimentare biologica e biodinamica;
c) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
d) tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità;
e) commercio equo e solidale;
f) servizi comunitari e di prossimità;
g) edilizia sostenibile e bioedilizia;
h) risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;
i) finanza etica, mutualistica e solidale;
j) trasporto collettivo e mobilità sostenibile;
k) riuso e riciclo di materiali e beni;
l) sistemi di scambio locale;
m) software libero;
n) turismo responsabile e sostenibile;
o) consumo critico e responsabile;
p) banche del tempo.
Art. 2
Finalità
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna:
a) riconosce, valorizza e sostiene le Reti di Economia Solidale (RES), i Distretti di Economia Solidale (DES), i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e le altre aggregazioni di cittadini e di operatori economici di cui all'articolo 3, nate per promuovere la cultura e le prassi volte all'attuazione e alla diffusione dell'Economia Solidale;
b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'Economia Solidale, quali interlocutori privilegiati nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto agli artt. 6 e 7 della presente legge;
c) promuove i principi e le prassi dell'Economia Solidale di cui all'art. 1 e supporta i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, attraverso le misure di sostegno di cui al Titolo II della presente legge.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "Rete di Economia Solidale (RES)", l'insieme dei soggetti - singoli ed organizzati, dei distretti, delle reti settoriali di economia solidale, collegati in vario modo fra di loro - che costituiscono la Rete di Economia Solidale (RES).
b) "Distretto di Economia Solidale (DES)", il soggetto associativo costituito in forma giuridica che costituisce una rete locale dei soggetti impegnati a diffondere e praticare l'economia solidale e il consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici, quali: gruppi informali, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi dell'Economia Solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di lavoro.
c) "Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)", i soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
d) "Banche del Tempo", i soggetti associativi e/o le esperienze che promuovono e gestiscono lo scambio di azioni e saperi tra persone basato sul tempo come unità di misura;
e) "Commercio Equo e Solidale", l'attività svolta da quegli enti - non aventi scopo di lucro - che tramite esplicito richiamo nello Statuto hanno come scopo il praticare un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso l'offerta di migliori condizioni economiche ed assicurando i diritti dei produttori marginalizzati dal mercato, specialmente nel Sud del mondo, e che conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:
1) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali WFTO (World Fair Trade Organization) e FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) del 6 luglio 2006;
2) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), e a livello regionale;
f) Agricoltura contadina di prossimità: l'attività condotta da piccole aziende agricole con una produzione diversificata ottenuta con metodi rispettosi della natura, dell'ambiente e della salute, con prevalenza di impiego di manodopera per unità di superficie agricola utilizzata.
g) "Prodotti da filiera corta", i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
h) "Beni comuni": beni materiali ed immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e fruibilità da parte della collettività, tutelati, gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità.
i) "Sistemi Locali di Garanzia Partecipata (SLGP)", i sistemi e i protocolli che garantiscono la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, dei diritti dei lavoratori. I Sistemi Locali di Garanzia Partecipata sono coprogettati e gestiti con il contributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti e di tutte le altri parti interessate e sono basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze.
j) "Abitare solidale": le azioni, i piani, i programmi e le politiche abitative e territoriali atti a declinare in forma solidale, integrata e strategica le esigenze e le aspettative economiche, sociali, insediative, ambientali e culturali delle comunità locali.
k) "Finanza etica, mutualistica e solidale", l'attività finanziaria che si fonda sui principi del credito come diritto umano, della trasparenza, della mutualità, della partecipazione alle decisioni da parte di soci e risparmiatori, della responsabilità sociale e ambientale, come criteri vincolanti per gli impieghi, di un'adesione globale e coerente di tutta l'attività del soggetto finanziario, escludendo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.
l) "Sistemi di scambio non monetario": insieme di strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, si scambiano beni e servizi senza l'intermediazione di denaro.
TITOLO II
SOSTEGNO ALL'ECONOMIA SOLIDALE
Art. 4
Misure di sostegno
1. La Regione Emilia- Romagna, nell'ambito del proprio sistema di decentramento territoriale e attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, adotta iniziative e interventi volti a valorizzare, promuovere e sostenere:
a) lo sviluppo dell'Economia Solidale e la messa in rete dei soggetti che svolgono attività e iniziative in questo ambito;
b) il riconoscimento e l'applicazione dei "Sistemi Locali di Garanzia Partecipata", come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera i);
c) la riconversione di aziende e imprese e la loro inclusione nel circuito dell'Economia Solidale;
d) la divulgazione presso la cittadinanza dei principi, delle prassi e delle attività svolte dai soggetti impegnati nell'Economia Solidale, attraverso eventi, percorsi e strumenti informativi, in particolare nelle scuole, nelle università, nelle sedi formative;
e) la creazione di "Centri per l'Economia Solidale", anche mediante la concessione ai soggetti dell'Economia Solidale di spazi e locali a titolo non oneroso.
2. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere e sostenere le prassi di Economia Solidale in tutti gli ambiti e settori ritenuti importanti per la promozione di nuovi modelli economici solidali, ed in particolare:
a) nel settore agroalimentare:
1) incoraggiando le produzioni agroalimentari derivanti da agricoltura contadina di prossimità;
2) valorizzando la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi biologici e biodinamici nonché i prodotti a "filiera corta", agevolando la relazione tra produttori e consumatori attraverso la presenza diffusa di mercati contadini, spacci dedicati, nonché incentivando il loro utilizzo nella ristorazione collettiva, pubblica e commerciale;
3) identificando procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire presso le aziende agricole la trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro produzioni;
4) promuovendo ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione biologica e biodinamica in agricoltura e su tecniche di allevamento biologico supportate dalla medicina non convenzionale veterinaria per la prevenzione e cura delle malattie degli animali;
5) individuando nell'uso della terra a fini agricoli uno strumento prioritario per la preservazione della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell'attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità.
b) nel settore dei servizi:
2) promuovendo lo scambio di azioni e saperi tra le persone basato sul tempo come unità di misura, per lo sviluppo di relazioni fiduciarie di comunità.
c) nel settore dei beni comuni e dei servizi collettivi:
1) favorendo la realizzazione di progetti promossi in tale ambito dai soggetti dell'Economia Solidale di cui all'art. 2 lettera a) della presente legge;
2) promuovendo e incentivando il coinvolgimento dei cittadini nella gestione attiva dei Beni Comuni, così come definititi all'art. 3 lettera h) della presente legge, attraverso strumenti istituzionali che prevedano la partecipazione diretta dei cittadini e che siano deputati a vigilare sul rispetto dei principi e sul perseguimento degli obiettivi enunciati all'art. 1 della presente legge.
d) nel settore abitativo:
1) promuovendo la diffusione di una cultura dell'abitare caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, che costruisca relazioni, sia inclusiva e partecipata, in grado di recepire e sostenere le istanze provenienti dal basso e che operi con processi trasparenti;
2) promuovendo la ricerca, l'analisi e la realizzazione di progetti per l'abitare solidale e per il welfare;
3) promuovendo la mappatura delle potenzialità territoriali per l'abitare solidale;
4) promuovendo l'elaborazione di progetti di ricerca per la riconversione della filiera del sistema produttivo per sviluppare la bioedilizia e la bioarchitettura, seguendo i criteri espressi all'art.1 delle presente legge;
5) promuovendo la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, del tessuto urbano come strumenti propedeutici al territorio solidale;
6) promuovendo l'interazione tra i diversi soggetti della filiera dell'abitare;
7) promuovendo bandi territoriali per progetti di cohousing e abitare solidale;
8) promuovendo il coordinamento delle attività tecnico-amministrative regionali;
9) promuovendo il sostegno ai patti di fiducia tra le varie realtà dell'abitare solidale;
10) promuovendo la diffusione dell'autocostruzione, dell'autorecupero, assistiti come prassi solidale e sostenibile;
11) sollecitando l'adeguamento della normativa inerente il governo del territorio e l'attività edilizia, alle politiche abitative che sostengono l'abitare solidale;
12) sollecitando l'individuazione di risorse e strumenti finanziari atti a sviluppare l'abitare solidale come declinato nei punti precedenti.
e) nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale:
1) promuovendo lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, quali: iniziative di azionariato diffuso e fondi di garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati destinati a sostenere progetti di economia sociale e solidale; raccolta fondi per produzioni indipendenti e autogestite; azioni innovative attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti sul territorio e sostengano le nuove esigenze di fragilità sociale;
2) realizzando una politica fiscale regionale che agevoli le banche, le società finanziarie e le realtà di microcredito che si ispirano ai principi di finanza etica, mutualistica e solidale di cui all'art. 3, comma 1, lettera k); rifiutano la logica della finanza speculativa, prevedendo da statuto o da delibera assembleare che il rendimento concesso a soci e clienti su qualunque operazione o distribuzione di utili non possa superare di due punti il tasso di inflazione Istat, e sviluppano la totalità delle loro attività secondo i principi della finanza etica mutualistica e solidale, sottoponendo annualmente ai propri soci il quadro completo e dettagliato di tutti i prestiti erogati alle persone giuridiche, rendendo pubblici tali nominativi;
3) creando un Fondo regionale destinato a realtà di finanza etica mutualistica solidale, che rispettino quanto previsto al precedente punto 2), per l'abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi ad esperienze di economia solidale operanti negli ambiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per la sua attuazione;
4) promuovendo la nascita, la diffusione e l'utilizzo, anche da parte di Regione ed Enti Locali, di strumenti di scambio non monetari creati dal basso promuovendo altresì il confronto e l'approfondimento sul tema delle monete complementari.
3. La Regione riconosce gli operatori e i soggetti dell'Economia Solidale, anche nelle loro forme organizzate, tra i destinatari delle proprie politiche di sviluppo e, in tal senso integra i principi, gli obiettivi e le prassi nei propri strumenti di programmazione generale e settoriale e vi dà attuazione attraverso specifiche misure di sostegno, incentivazione e promozione.
TITOLO III
STRUMENTI, PROCEDURE E VALUTAZIONI
Art. 5
Strumenti
1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna:
a) convoca e organizza il "Forum Regionale dell'Economia Solidale", di cui al successivo articolo 6;
b) istituisce il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale", di cui al successivo articolo 7;
c) attiva l'"Osservatorio dell'Economia Solidale dell'Emilia-Romagna" e il "Portale Web", di cui all'articolo 8.
Art. 6

(aggiunto comma 2 bis. da art. 11 L.R. 21 ottobre 2015, n. 21)

Forum Regionale dell'Economia Solidale
1. Il "Forum Regionale dell'Economia Solidale" è uno strumento partecipativo finalizzato:
a) al dialogo, al confronto e all'elaborazione delle istanze emergenti dai soggetti dell'Economia Solidale;
b) alla proposizione di obiettivi progettuali e di linee di intervento per l'attuazione della presente legge;
c) alla designazione dei rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale al "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale", di cui all' articolo 7, nonché alle altre sedi di consultazione istituzionale.
2. Partecipano al Forum i soggetti dell'Economia Solidale, così come identificati all'art. 2 lettera a). L'accesso e la partecipazione al Forum, nonché le modalità di designazione dei rappresentanti al Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale sono disciplinati dalla Giunta regionale mediante apposito atto.
2 bis. La partecipazione al "Forum regionale dell'economia solidale" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.
Art. 7

(aggiunto comma 3 bis. da art. 11 L.R. 21 ottobre 2015, n. 21)

Tavolo Regionale Permanente per l'Economa Solidale
1. Il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" è presieduto dalla Giunta ed è formato:
a) dai rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale designati dal Forum Regionale dell'Economia Solidale di cui all'articolo 6;
b) dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti nell'ambito delle materie di volta in volta affrontate nelle sedute del Tavolo stesso.
2. La composizione e l'operatività del "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" sono disciplinate dall'atto di Giunta di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" è lo strumento istituzionale deputato ad attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'Economia Solidale previsti dalla presente legge.
3 bis. La partecipazione al "Tavolo regionale permanente per l'economia solidale" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.
Art. 8

(aggiunto comma 2 bis. da art. 11 L.R. 21 ottobre 2015, n. 21)

Osservatorio e Portale Web dell'Economia Solidale
1. Le attività di promozione e sostegno dell'Economia Solidale previste dalla presente legge sono oggetto di verifica e monitoraggio, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza: a tal fine, è costituito, quale organo consultivo della Regione, l'"Osservatorio dell'Economia Solidale dell'Emilia Romagna", al fine di predisporre analisi e rapporti annuali relativi al circuito dell'Economia Solidale, su scala regionale e territoriale, elaborando indicatori di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) individuati da ISTAT e CNEL. La composizione dell' Osservatorio è disciplinata dall'atto di Giunta di cui all'articolo 6, comma 2.
2. La Regione Emilia-Romagna attiva altresì un "Portale Web dell'Economia Solidale", finalizzato alla messa in rete e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi all'Economia Solidale, alle azioni e ai progetti promossi, agli strumenti e agli interventi attivati, alle opportunità e alle modalità di accesso a tali strumenti.
2 bis. La partecipazione allo "Osservatorio dell'economia solidale dell'Emilia Romagna" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.
Art. 9
Clausola valutativa
1. L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, con periodicità triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, comma 1, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'Economia Solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;
b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;
c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i risultati raggiunti nel promuovere l'Economia Solidale e le eventuali criticità riscontrate.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede mediante l'utilizzazione dei fondi previsti a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera e), e degli articoli 6, 7 e 8, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla UPB 1.7.2.2.29100, del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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