LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19
NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 2
Finalità
1.
Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna:
a)
riconosce, valorizza e sostiene le Reti di Economia Solidale (RES), i Distretti di Economia Solidale (DES), i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e le altre aggregazioni di cittadini e di operatori economici di cui all'articolo 3, nate per promuovere la cultura e le prassi volte all'attuazione e alla diffusione dell'Economia Solidale;
b)
riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'Economia Solidale, quali interlocutori privilegiati nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto agli artt. 6 e 7 della presente legge;
c)
promuove i principi e le prassi dell'Economia Solidale di cui all'art. 1 e supporta i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, attraverso le misure di sostegno di cui al Titolo II della presente legge.