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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "Rete di Economia Solidale (RES)", l'insieme dei soggetti - singoli ed organizzati, dei distretti, delle reti settoriali di economia solidale, collegati in vario modo fra di loro - che costituiscono la Rete di Economia Solidale (RES).
b) "Distretto di Economia Solidale (DES)", il soggetto associativo costituito in forma giuridica che costituisce una rete locale dei soggetti impegnati a diffondere e praticare l'economia solidale e il consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici, quali: gruppi informali, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi dell'Economia Solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di lavoro.
c) "Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)", i soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
d) "Banche del Tempo", i soggetti associativi e/o le esperienze che promuovono e gestiscono lo scambio di azioni e saperi tra persone basato sul tempo come unità di misura;
e) "Commercio Equo e Solidale", l'attività svolta da quegli enti - non aventi scopo di lucro - che tramite esplicito richiamo nello Statuto hanno come scopo il praticare un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso l'offerta di migliori condizioni economiche ed assicurando i diritti dei produttori marginalizzati dal mercato, specialmente nel Sud del mondo, e che conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:
1) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali WFTO (World Fair Trade Organization) e FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) del 6 luglio 2006;
2) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), e a livello regionale;
f) Agricoltura contadina di prossimità: l'attività condotta da piccole aziende agricole con una produzione diversificata ottenuta con metodi rispettosi della natura, dell'ambiente e della salute, con prevalenza di impiego di manodopera per unità di superficie agricola utilizzata.
g) "Prodotti da filiera corta", i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
h) "Beni comuni": beni materiali ed immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e fruibilità da parte della collettività, tutelati, gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità.
i) "Sistemi Locali di Garanzia Partecipata (SLGP)", i sistemi e i protocolli che garantiscono la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, dei diritti dei lavoratori. I Sistemi Locali di Garanzia Partecipata sono coprogettati e gestiti con il contributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti e di tutte le altri parti interessate e sono basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze.
j) "Abitare solidale": le azioni, i piani, i programmi e le politiche abitative e territoriali atti a declinare in forma solidale, integrata e strategica le esigenze e le aspettative economiche, sociali, insediative, ambientali e culturali delle comunità locali.
k) "Finanza etica, mutualistica e solidale", l'attività finanziaria che si fonda sui principi del credito come diritto umano, della trasparenza, della mutualità, della partecipazione alle decisioni da parte di soci e risparmiatori, della responsabilità sociale e ambientale, come criteri vincolanti per gli impieghi, di un'adesione globale e coerente di tutta l'attività del soggetto finanziario, escludendo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.
l) "Sistemi di scambio non monetario": insieme di strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, si scambiano beni e servizi senza l'intermediazione di denaro.

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