LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19
NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 9
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale,
con periodicità triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, comma 1, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a)
dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'Economia Solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;
b)
progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;
c)
lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i risultati raggiunti nel promuovere l'Economia Solidale e le eventuali criticità riscontrate.
2.
La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.