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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

TITOLO I
PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1
Principi
1. In armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale, per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Emilia-Romagna riconosce e sostiene l'Economia Solidale, quale modello sociale economico e culturale improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di solidarietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il territorio e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.
2. Ai fini della presente legge la Regione Emilia-Romagna riconosce nell'Economia Solidale un modello che:
a) promuove i beni comuni, assicurandone l'utilizzo collettivo e sostenibile a beneficio delle comunità e delle generazioni future;
b) difende i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare quello di soddisfare i propri bisogni essenziali;
c) si fonda sul rispetto, la tutela e la valorizzazione delle risorse del pianeta;
d) è finalizzato al perseguimento del "benvivere" di tutti, basandosi sulla giustizia e sul rispetto delle persone;
e) si fonda sulle relazioni e su modelli collaborativi, sviluppandosi nelle reti;
f) promuove una trasformazione sociale finalizzata a una democratizzazione dell'economia;
g) regola e limita il ruolo dei meccanismi di mercato, ove questi compromettano o mettano a rischio la sostenibilità sociale ed ecologica del sistema economico;
h) promuove e tutela il lavoro, le conoscenze, le competenze e le abilità che da esso derivano.
3. L'economia solidale è informata ai criteri e finalizzata agli obiettivi di seguito indicati:
a) sostegno all'economia locale e rapporto attivo con il territorio, per ricondurre il prodotto al suo luogo d'origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i beni culturali come componenti essenziali per la qualità della vita delle comunità;
b) innovazione dei modelli relazionali, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla fiducia sostenuta dalla conoscenza, la cooperazione e la convivialità;
c) consumo critico consapevole e responsabile, per promuovere un percorso di transizione verso nuovi modelli economici socialmente e naturalmente sostenibili;
d) trasparenza, per rendere visibili e controllabili - sul piano sociale e ambientale - le decisioni e i comportamenti degli operatori economici, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei consumatori, degli utenti dei servizi e degli altri portatori d'interesse;
e) equità e reciprocità, per riequilibrare le relazioni socio-economiche in un'ottica solidale (sia a livello locale che globale), al fine di riconoscere ai produttori e ai prestatori di servizi la giusta retribuzione per la propria attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere informati correttamente sui prodotti e i servizi, sui processi di produzione, sulla formazione dei prezzi;
f) partecipazione democratica, per favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti i soggetti economici e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
g) "buona occupazione", per dare centralità al lavoro, superare la precarietà e promuovere i processi di inclusione sociale;
h) ecocompatibilità, intesa quale metodo con cui contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento, promuovendo una migliore qualità della vita e tutelando la salute delle comunità;
i) "senso del limite (umano e naturale)", per puntare a un'efficienza intesa come utilizzo sostenibile delle risorse, con il minor costo ambientale e sociale e con la massima efficacia possibili;
j) ricostruzione e consolidamento di relazioni di solidarietà e reciprocità tra cittadini.
4. L'economia solidale opera e si sviluppa in particolare nei seguenti ambiti e settori:
a) agricoltura contadina di prossimità;
b) produzione agricola e agroalimentare biologica e biodinamica;
c) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
d) tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità;
e) commercio equo e solidale;
f) servizi comunitari e di prossimità;
g) edilizia sostenibile e bioedilizia;
h) risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;
i) finanza etica, mutualistica e solidale;
j) trasporto collettivo e mobilità sostenibile;
k) riuso e riciclo di materiali e beni;
l) sistemi di scambio locale;
m) software libero;
n) turismo responsabile e sostenibile;
o) consumo critico e responsabile;
p) banche del tempo.
Art. 2
Finalità
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna:
a) riconosce, valorizza e sostiene le Reti di Economia Solidale (RES), i Distretti di Economia Solidale (DES), i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e le altre aggregazioni di cittadini e di operatori economici di cui all'articolo 3, nate per promuovere la cultura e le prassi volte all'attuazione e alla diffusione dell'Economia Solidale;
b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'Economia Solidale, quali interlocutori privilegiati nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto agli artt. 6 e 7 della presente legge;
c) promuove i principi e le prassi dell'Economia Solidale di cui all'art. 1 e supporta i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, attraverso le misure di sostegno di cui al Titolo II della presente legge.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "Rete di Economia Solidale (RES)", l'insieme dei soggetti - singoli ed organizzati, dei distretti, delle reti settoriali di economia solidale, collegati in vario modo fra di loro - che costituiscono la Rete di Economia Solidale (RES).
b) "Distretto di Economia Solidale (DES)", il soggetto associativo costituito in forma giuridica che costituisce una rete locale dei soggetti impegnati a diffondere e praticare l'economia solidale e il consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici, quali: gruppi informali, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi dell'Economia Solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di lavoro.
c) "Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)", i soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
d) "Banche del Tempo", i soggetti associativi e/o le esperienze che promuovono e gestiscono lo scambio di azioni e saperi tra persone basato sul tempo come unità di misura;
e) "Commercio Equo e Solidale", l'attività svolta da quegli enti - non aventi scopo di lucro - che tramite esplicito richiamo nello Statuto hanno come scopo il praticare un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso l'offerta di migliori condizioni economiche ed assicurando i diritti dei produttori marginalizzati dal mercato, specialmente nel Sud del mondo, e che conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:
1) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali WFTO (World Fair Trade Organization) e FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) del 6 luglio 2006;
2) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), e a livello regionale;
f) Agricoltura contadina di prossimità: l'attività condotta da piccole aziende agricole con una produzione diversificata ottenuta con metodi rispettosi della natura, dell'ambiente e della salute, con prevalenza di impiego di manodopera per unità di superficie agricola utilizzata.
g) "Prodotti da filiera corta", i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
h) "Beni comuni": beni materiali ed immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e fruibilità da parte della collettività, tutelati, gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità.
i) "Sistemi Locali di Garanzia Partecipata (SLGP)", i sistemi e i protocolli che garantiscono la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, dei diritti dei lavoratori. I Sistemi Locali di Garanzia Partecipata sono coprogettati e gestiti con il contributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti e di tutte le altri parti interessate e sono basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze.
j) "Abitare solidale": le azioni, i piani, i programmi e le politiche abitative e territoriali atti a declinare in forma solidale, integrata e strategica le esigenze e le aspettative economiche, sociali, insediative, ambientali e culturali delle comunità locali.
k) "Finanza etica, mutualistica e solidale", l'attività finanziaria che si fonda sui principi del credito come diritto umano, della trasparenza, della mutualità, della partecipazione alle decisioni da parte di soci e risparmiatori, della responsabilità sociale e ambientale, come criteri vincolanti per gli impieghi, di un'adesione globale e coerente di tutta l'attività del soggetto finanziario, escludendo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.
l) "Sistemi di scambio non monetario": insieme di strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, si scambiano beni e servizi senza l'intermediazione di denaro.

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