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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

TITOLO II
SOSTEGNO ALL'ECONOMIA SOLIDALE
Art. 4
Misure di sostegno
1. La Regione Emilia- Romagna, nell'ambito del proprio sistema di decentramento territoriale e attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, adotta iniziative e interventi volti a valorizzare, promuovere e sostenere:
a) lo sviluppo dell'Economia Solidale e la messa in rete dei soggetti che svolgono attività e iniziative in questo ambito;
b) il riconoscimento e l'applicazione dei "Sistemi Locali di Garanzia Partecipata", come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera i);
c) la riconversione di aziende e imprese e la loro inclusione nel circuito dell'Economia Solidale;
d) la divulgazione presso la cittadinanza dei principi, delle prassi e delle attività svolte dai soggetti impegnati nell'Economia Solidale, attraverso eventi, percorsi e strumenti informativi, in particolare nelle scuole, nelle università, nelle sedi formative;
e) la creazione di "Centri per l'Economia Solidale", anche mediante la concessione ai soggetti dell'Economia Solidale di spazi e locali a titolo non oneroso.
2. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere e sostenere le prassi di Economia Solidale in tutti gli ambiti e settori ritenuti importanti per la promozione di nuovi modelli economici solidali, ed in particolare:
a) nel settore agroalimentare:
1) incoraggiando le produzioni agroalimentari derivanti da agricoltura contadina di prossimità;
2) valorizzando la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi biologici e biodinamici nonché i prodotti a "filiera corta", agevolando la relazione tra produttori e consumatori attraverso la presenza diffusa di mercati contadini, spacci dedicati, nonché incentivando il loro utilizzo nella ristorazione collettiva, pubblica e commerciale;
3) identificando procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire presso le aziende agricole la trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro produzioni;
4) promuovendo ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione biologica e biodinamica in agricoltura e su tecniche di allevamento biologico supportate dalla medicina non convenzionale veterinaria per la prevenzione e cura delle malattie degli animali;
5) individuando nell'uso della terra a fini agricoli uno strumento prioritario per la preservazione della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell'attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità.
b) nel settore dei servizi:
2) promuovendo lo scambio di azioni e saperi tra le persone basato sul tempo come unità di misura, per lo sviluppo di relazioni fiduciarie di comunità.
c) nel settore dei beni comuni e dei servizi collettivi:
1) favorendo la realizzazione di progetti promossi in tale ambito dai soggetti dell'Economia Solidale di cui all'art. 2 lettera a) della presente legge;
2) promuovendo e incentivando il coinvolgimento dei cittadini nella gestione attiva dei Beni Comuni, così come definititi all'art. 3 lettera h) della presente legge, attraverso strumenti istituzionali che prevedano la partecipazione diretta dei cittadini e che siano deputati a vigilare sul rispetto dei principi e sul perseguimento degli obiettivi enunciati all'art. 1 della presente legge.
d) nel settore abitativo:
1) promuovendo la diffusione di una cultura dell'abitare caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, che costruisca relazioni, sia inclusiva e partecipata, in grado di recepire e sostenere le istanze provenienti dal basso e che operi con processi trasparenti;
2) promuovendo la ricerca, l'analisi e la realizzazione di progetti per l'abitare solidale e per il welfare;
3) promuovendo la mappatura delle potenzialità territoriali per l'abitare solidale;
4) promuovendo l'elaborazione di progetti di ricerca per la riconversione della filiera del sistema produttivo per sviluppare la bioedilizia e la bioarchitettura, seguendo i criteri espressi all'art.1 delle presente legge;
5) promuovendo la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, del tessuto urbano come strumenti propedeutici al territorio solidale;
6) promuovendo l'interazione tra i diversi soggetti della filiera dell'abitare;
7) promuovendo bandi territoriali per progetti di cohousing e abitare solidale;
8) promuovendo il coordinamento delle attività tecnico-amministrative regionali;
9) promuovendo il sostegno ai patti di fiducia tra le varie realtà dell'abitare solidale;
10) promuovendo la diffusione dell'autocostruzione, dell'autorecupero, assistiti come prassi solidale e sostenibile;
11) sollecitando l'adeguamento della normativa inerente il governo del territorio e l'attività edilizia, alle politiche abitative che sostengono l'abitare solidale;
12) sollecitando l'individuazione di risorse e strumenti finanziari atti a sviluppare l'abitare solidale come declinato nei punti precedenti.
e) nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale:
1) promuovendo lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, quali: iniziative di azionariato diffuso e fondi di garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati destinati a sostenere progetti di economia sociale e solidale; raccolta fondi per produzioni indipendenti e autogestite; azioni innovative attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti sul territorio e sostengano le nuove esigenze di fragilità sociale;
2) realizzando una politica fiscale regionale che agevoli le banche, le società finanziarie e le realtà di microcredito che si ispirano ai principi di finanza etica, mutualistica e solidale di cui all'art. 3, comma 1, lettera k); rifiutano la logica della finanza speculativa, prevedendo da statuto o da delibera assembleare che il rendimento concesso a soci e clienti su qualunque operazione o distribuzione di utili non possa superare di due punti il tasso di inflazione Istat, e sviluppano la totalità delle loro attività secondo i principi della finanza etica mutualistica e solidale, sottoponendo annualmente ai propri soci il quadro completo e dettagliato di tutti i prestiti erogati alle persone giuridiche, rendendo pubblici tali nominativi;
3) creando un Fondo regionale destinato a realtà di finanza etica mutualistica solidale, che rispettino quanto previsto al precedente punto 2), per l'abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi ad esperienze di economia solidale operanti negli ambiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per la sua attuazione;
4) promuovendo la nascita, la diffusione e l'utilizzo, anche da parte di Regione ed Enti Locali, di strumenti di scambio non monetari creati dal basso promuovendo altresì il confronto e l'approfondimento sul tema delle monete complementari.
3. La Regione riconosce gli operatori e i soggetti dell'Economia Solidale, anche nelle loro forme organizzate, tra i destinatari delle proprie politiche di sviluppo e, in tal senso integra i principi, gli obiettivi e le prassi nei propri strumenti di programmazione generale e settoriale e vi dà attuazione attraverso specifiche misure di sostegno, incentivazione e promozione.

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