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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20

NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 luglio 2020, n, 3

Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito di unità previsionali di base (U.P.B.) esistenti o mediante l'istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti" elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.
2. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite U.P.B. e relativi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.
3. Per gli esercizi successivi al 2016 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

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