LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20
NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 13
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa del programma di cui all'articolo 12, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
quali interventi sono stati attuati per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riguardo:
1)
agli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività legate alla produzione cinematografica e audiovisiva;
2)
agli interventi per la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;
3)
agli interventi di promozione e sviluppo di nuove competenze anche in relazione alla valorizzazione del territorio;
b)
l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;
c)
le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 14
Modifiche alla
legge regionale n. 13 del 1999
1.
Al comma 2 dell'
articolo 1 della legge regionale n. 13 del 1999 dopo la parola
"istituzionali"
sono inserite le seguenti:
"operanti in materia di spettacolo dal vivo"
e le parole:
"nonché cinematografiche e audiovisive"
sono soppresse.
2.
La lettera h) del comma 1 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.
3.
La lettera a) del comma 1 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.
Art. 15
Modifiche alla
legge regionale n. 12 del 2003
Art. 16
Norme transitorie
1.
Il primo programma di cui all'articolo 12 trova applicazione a far data dall'1 gennaio 2015.
2.
Per l'anno 2014 trovano comunque applicazione le norme della
legge regionale n. 13 del 1999 nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 14.
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito di unità previsionali di base (U.P.B.) esistenti o mediante l'istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti" elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.
2.
Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite U.P.B. e relativi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.
3.
Per gli esercizi successivi al 2016 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).