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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato31/07/2020
2. Testo Originale23/07/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20

NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 luglio 2020, n. 3

L.R. 30 maggio 2024, n. 3

CAPO II
PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI
Sezione I
Promozione delle competenze
Art. 3
Promozione e sviluppo di nuove competenze
1. La Regione al fine di favorire la crescita dell'industria cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio:
a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive anche attraverso adeguate iniziative di formazione, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
c) valorizza le imprese, quali organizzazioni in cui competenze professionali si producono e si innovano, quali luoghi non formali di apprendimento, quali soggetti che possono concorrere alla progettazione e realizzazione di processi formativi al lavoro e sul lavoro.
2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, sostiene:
a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;
b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;
c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese e a sostegno della creazione di nuove imprese per nuovi lavori.
Sezione II
Programmazione regionale delle attività
Art. 4
Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, promuove e sostiene, d'intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, operanti in Emilia-Romagna:
a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;
b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;
c) progetti di alfabetizzazione del pubblico;
d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse regionale.
Art. 5
Promozione dell'industria e delle attività nel settore multimediale
1. La Regione, al fine di promuovere le industrie ad alto contenuto tecnologico e culturale e ad alto impatto occupazionale portatrici di cambiamento sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sostiene la crescita e il rafforzamento competitivo del settore multimediale, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative. A tal fine sostiene:
a) lo sviluppo dell'imprenditorialità, in particolare giovanile, lungo tutta la filiera produttiva, anche con l'apporto di nuovi modelli e concetti di impresa, la creazione di reti di imprese, di luoghi di aggregazione e accelerazione imprenditoriale nelle città;
b) la ricerca, l'innovazione tecnologica, la diversificazione produttiva, a partire dalle forme di comunicazione e fruizione dei prodotti audiovisivi;
c) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione dei contenuti e delle opere;
d) l'attrazione di investimenti produttivi per l'insediamento di imprese e l'offerta di nuove opportunità occupazionali e professionali;
e) la promozione internazionale e lo sviluppo di partenariati internazionali.
Art. 6

(aggiunto comma 3 bis) da art. 3 L.R. 30 maggio 2024, n. 3)

Sostegno all'esercizio cinematografico
1. La Regione sostiene l'esercizio cinematografico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta.
2. Al fine di favorire la funzione di aggregazione sociale esercitata dalle sale cinematografiche, in particolare nei centri storici e nelle aree svantaggiate, sostiene specifici progetti volti a migliorare, accrescere e diversificare l'offerta di servizi e di produzioni culturali, nell'ambito della programmazione cinematografica.
3. La Regione sostiene le sale d'essai, riconosciute ai sensi della normativa statale, e i circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico.
3 bis. La Regione sostiene altresì l’attività di riavvio di sale cinematografiche chiuse da più di otto anni o chiuse dopo il 2020, qualora si tratti di sale poste in zone montane o aree svantaggiate.
Art. 7
Convenzioni
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma di cui all'articolo 12, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 6 aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:
a) le attività dei progetti da realizzare;
b) gli oneri a carico dei firmatari;
c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.
Art. 8
Emilia-Romagna Film Commission
1. La Regione esercita le attività di Film Commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di Film Commission, ai fini della presente legge, si intendono:
a) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;
b) la promozione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione riguardanti il territorio regionale quale set per riprese cinematografiche e audiovisive;
c) la promozione delle risorse professionali della regione;
d) la realizzazione di iniziative volte alla promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani;
e) la gestione coordinata del fondo per l'audiovisivo di cui all'articolo 10.
Art. 9

(sostituita lett. b) comma 2 da art. 16 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

Partecipazione ad Associazione per Film Commission
1. Allo scopo di partecipare al coordinamento delle attività di Film Commission a livello nazionale, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata ad aderire, in qualità di associato, ad un'associazione che persegua le seguenti finalità:
a) promuovere e provvedere al continuo miglioramento gestionale ed operativo delle "Film Commission" italiane;
b) promuovere e tutelare, nell'ambito delle stesse "Film Commission", gli standard professionali e la qualità dei servizi a sostegno delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie, anche attraverso corsi di formazione;
c) promuovere il territorio ed i servizi degli associati nelle occasioni di partecipazione collettiva a manifestazioni nazionali ed internazionali;
d) promuovere contatti con enti e istituzioni nazionali e internazionali al fine di offrire ai propri associati costanti informazioni sull'andamento del settore cinematografico e sulle conseguenti strategie da elaborare e perseguire.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che la qualità di associato sia riservata a Film Commission quali specifici uffici di enti pubblici e a Film Commission convenzionate con enti pubblici territoriali o partecipati da essi, qualora costituite nella forma di soggetti privati.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.
4. La Regione partecipa all'associazione con una prima quota di adesione, non superiore a euro 2000,00.
5. La Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito della autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.
Art. 10
Fondo per l'audiovisivo
1. La Regione istituisce il fondo per l'audiovisivo quale strumento di sostegno e promozione della produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, nonché della sua distribuzione, riconoscendo tali attività quale fattori strategici per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali della regione.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.
3. Nella ripartizione dei fondi si terrà conto di un principio di equilibrio tra le diverse tipologie di opere secondo i criteri stabiliti nel Programma triennale.
Art. 11
Tipologie di intervento regionale
1. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 2, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 10, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel settore del cinema e dell'audiovisivo.
2. Le attività di cui all'articolo 8 sono attuate direttamente dalla Regione.
3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi della presente legge, sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio, prevista dall' articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo).
Art. 12
Programma regionale triennale
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma triennale in materia di cinema e audiovisivo il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale a sostegno del settore. La proposta di programma triennale della Giunta regionale tiene conto anche delle indicazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria e di settore.
2. Il programma triennale, contenente il quadro conoscitivo del settore, definisce in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio ed i criteri e le modalità per la verifica del loro raggiungimento;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10;
c) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
d) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento;
e) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di presentazione delle domande.

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