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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 23 luglio 2014

Art. 11
Soglie di sbarramento
1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione.

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